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amicifgc.it |
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Associazione Amici della Ferrovia Genova - Casella |
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Statuto |
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Art. 1 - Costituzione, denominazione e sedeE' costituita in Genova l'associazione denominata ASSOCIAZIONE AMICI FERROVIA GENOVA CASELLA senza fini di lucro, con sede in Casella, Via Pietro De Negri, 44. Art. 2 - Scopi e finalitàL'associazione, ispirandosi al principio del fondamentale modo di
supporto del volontariato agli enti pubblici ed agli enti di servizi, si
prefigge di:
Art. 3 - Risorse economiche1) L'Associazione trae le risorse per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività da:
2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. E' altresì prevista l'ammissione di Soci Onorari, previo parere del Consiglio Direttivo. Art. 4 - Membri dell'AssociazioneIl numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori, i Soci ordinari ed i Soci onorari. Sono Soci ordinari tutte le persone che verranno ammesse all'Associazione ai sensi e con le modalità di cui al successivo Art. 9 e che s'impegneranno a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali. Art. 5 - Organi dell'AssociazioneSono organi dell'Associazione:
Art. 6 - L'Assemblea1) L'Assemblea‚ composta da tutti i Soci fondatori ed ordinari, può essere Ordinario e/o Straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe. 2) L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
3) L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità 4) L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. 5) L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i Soci. 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci più uno, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno il % degli associati ordinari. Art. 7 - Il Consiglio Direttivo1) Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. 2) Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, è sostituito dal primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere del mandato. Nel caso decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. 3) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario. 4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, od in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano presente. 6) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente, ed in sua vece il Vicepresidente o la maggioranza dei Membri lo ritengano opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi Membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Art. 8 - Il Presidente1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci. 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. Art. 9 - Modalità di ammissione ed esclusione dei Soci1) L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. 2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. 3) La qualità di Socio si perde:
4) L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Le dimissioni da parte dei Soci devono essere comunicate in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. 5) Il Socio dimissionario, decaduto od escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art. 10 - Doveri e diritti degli Associati1)1 Soci sono obbligati:
2)1 Soci hanno diritto:
3) Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite. Art. 11 - Gratuità delle cariche associativeOgni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese sostenute debitamente comprovate. Art. 12 - Norma finaleIn caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore. Art. 13 - RinvioPer quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. |
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Pagina aggiornata il 27 settembre 2005 |
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